Roma, 24 set – Un professore che minaccia l’ingiusta bocciatura di un alunno commette un reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36700, relativa al caso di Marcello T., insegnante presso il liceo scientifico “Paolo Lioy” di Vicenza e già condannato dalla Corte di Appello di Venezia il 23 ottobre 2007 per aver detto all’alunna Silvia C. che “non aveva più alcuna possibilità di essere promossa”, per ripicca rispetto a un intervento fatto nell’Assemblea dei genitori dalla mamma della ragazza che proponeva di rimuovere il professore nel triennio successivo. Ora la Suprema Corte ha confermato la condanna, sottolineando come per gli studenti “la ingiusta prospettazione di una bocciatura” rappresenti “una delle peggiori evenienze”. Il comportamento di Marcello T. è quindi apparso agli ermellini “idoneo a ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale” degli alunni. L’insegnante si era difeso sostenendo che non sussistesse alcuna minaccia, in quanto un’eventuale bocciatura avrebbe dovuto essere approvata dall’intero collegio docente. “L’impossibilità di realizzare il male minacciato – è stata la risposta della Cassazione – esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo”. Da quanto è emerso, peraltro, il professore incriminato – che oggi insegna in un istituto magistrale – ha avuto una storia professionale piuttosto controversa. L’uomo era infatti stato già condannato nel marzo 2005 a 17 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di furto, abuso d’ufficio e minaccia aggravata. Il ministero aveva inoltre già avviato un’inchiesta sull’insegnante in seguito al suicidio di una studentessa. L’uomo era poi risultato estraneo ai fatti, ma nell’indagine ministeriale erano comunque emersi comportamenti scorretti – come il fatto di dare ripetizioni private a pagamento agli studenti costringendoli anche a fargli dei regali – che avevano portato alla condanna.