– Roma, 9 lug – La Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro, ha reso noto il principio n. 9 in merito alla base di calcolo del contributo Tfr dovuto al Fondo di Tesoreria istituito presso Inps. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto, l’articolo 2120 del codice civile. I datori di lavoro devono effettuare il versamento del contributo ogni mese, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. La Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dunque, ha reso note le modalità per il calcolo dell’importo da versare che varia secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile al netto dell’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. Per quanto riguarda i criteri di determinazione del contributo, il comma 1 dell’art. 2120 stabilisce che per ciascun anno di calendario deve essere accantonata una quota pari alla retribuzione complessivamente percepita divisa per 13,5. Il comma 2, invece, determina “la retribuzione annuale” su cui calcolare il T.F.R. in “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. (SEGUE)