– Roma, 10 lug – Con una recente sentenza (la n.1907) il Consiglio di Stato ha stabilito che “le controversie relative alla liquidazione del trattamento di fine rapporto erogato in favore del personale degli Enti locali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto investono posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale con l’istituto erogatore, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego che ne costituisce solo il presupposto”. Il collegio ribadisce un costante indirizzo della stessa sezione (C.d.S., sez. VI, 26 maggio 2003, n. 2875; 22 ottobre 2002, n. 5797; 12 febbraio 2001, n. 671) già adottato dalla Cassazione (Cass. Sez. unite civili, 12 novembre 2001 n. 14025) in merito l’indennità premio di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti locali.
