Sul dilemma dell’articolo 18 il punto lo ha colto il giuslavorista bolognese Marcello Pedrazzoli. Se la perdita del posto di lavoro fosse di breve durata, se il turn-over fra lavoro e disoccupazione, o anche fra lavoro e formazione professionale, fosse rapido e incalzante, le rigidità in uscita potrebbero essere allentate, perché ci sarebbe meno bisogno di proteggere il lavoratore contro il licenziamento.
Ma in Italia nulla è di breve durata. Né la disoccupazione, né le vertenze davanti al giudice. Succede dunque che se un lavoratore perde il posto rischia di perderlo per sempre, e se un imprenditore deve risarcirlo rischia di pagare cifre assurde. Poiché le cause di lavoro durano mediamente un anno e qualche mese nelle tre-quattro circoscrizioni di Tribunale più virtuose, ma anche più di quattro anni nelle peggiori (e questo considerando solo il giudizio di primo grado), l’entità del risarcimento è incerta, e comunque dipende dalla imprevedibile e spesso micidiale lunghezza del processo.
In un libro pubblicato da Franco Angeli, Pedrazzoli e il suo gruppo di lavoro hanno messo a confronto le discipline che regolano i licenziamenti in Europa. Appurato che in molti ordinamenti – Francia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo – quando il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento, può decidere sia la reintegrazione sia l’indennizzo, ciò che emerge è che ovunque – e ora anche in Italia, grazie alla riforma Fornero – si distingue tra licenziamenti per ragioni soggettive, come quelle disciplinari, e licenziamenti per ragioni economiche, che sono la stragrande maggioranza.
In tutta Europa i licenziamenti per ragioni economiche chiamano in causa lo stato sociale e la sua capacità di parare il colpo, garantendo al licenziato nuove opportunità di formazione e di impiego. E’ quello di cui avrebbe bisogno l’Italia, con o senza l’articolo 18. (27 ott)