Roma, 29 ago – Chi subisce prepotenze o angherie sul posto di lavoro potrà ricorrere solo ad una causa civile oppure chiedere un risarcimento danni. Lo sottolinea la Cassazione specificando che il mobbing in Italia non può venir associato alla concetto di reato in senso stretto. Una conclusione, quella della suprema corte, presa dopo aver confermato la decisione del gup di Santa Maria Capua Vetere che aveva deciso di non procedere nei confronti di un preside accusato di aver provocato “lesioni personali volontarie gravi in ragione dell’indebolimento permanente dell’organo della funzione psichica”. Dopo la denuncia il giudice ha valutato l’accusa “insostenibile”, ritenendo che non era possibile attribuire tali atteggiamenti alle cause della malattia. La Cassazione ha in seguito rigettato ogni ricorso sottolineando che “con la nozione di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro”. Insomma il vero problema è che, nel nostro codice penale, non esiste una precisa figura incriminatrice per punire il cosiddetto mobbing. I giudici, infatti, hanno chiarito che “mancando in seno al Codice penale questa tipicizzazione, la difficoltà deriva dalla erronea contestazione del reato da parte del pubblico ministero. Infatti, l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata. La condotta di mobbing – spiega ancora il Collegio – suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro”. Ma quando si parla di vessazioni o angherie bisogna affrontare l’argomento ad ampio raggio. Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza quindi ricorrere al licenziamento. Generalmente si verifica per ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi, come una denuncia ai superiori, o ancora per il rifiuto della vittima di sottostare ad offerte sessuali o a richieste di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici o illegali. Un tema quello delle “persecuzioni sul lavoro” che non è stato ancora affrontato legalmente, ma la possibilità che il governo vari una legge, esiste. A sottolinearlo è il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, alla Festa dell’Udeur. “Noi naturalmente – ha detto Damiano – siamo rispettosi delle sentenze ed esamineremo con attenzione il dispositivo”. Da parte sua Augusto Rocchi, capogruppo del Prc-Se in commissione Lavoro alla Camera, propone di equiparare il mobbing alle malattie professionali. “La Cassazione interviene sulla legislazione vigente evidenziando un vuoto normativo – sostiene Rocchi, relatore del Testo unico sulla sicurezza approvato il 3 agosto scorso –; dopo la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro bisogna pensarne una che riguarda il mobbing, parificandolo ai temi delle malattie professionali”. Chi si ammala, secondo il deputato, perde gradatamente la stima professionale di sé e la motivazione al lavoro, compromettendo in maniera importante la sua capacità di autoprotezione personale – conclude Rocchi – che è una delle componenti essenziali per dar vita ad un efficace sistema di sicurezza sul lavoro”. Da non confondere, infatti, la malattia con ciò che invece ne è la causa, in questo caso proprio il mobbing. La patologia psichiatrica che più frequentemente vi si associa è il disturbo dell’adattamento. Fra le conseguenze rientrano la perdita d’autostima, depressione, insonnia, isolamento. Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia è l’unico a non avere una legge anti – mobbing. Secondo il presidente della prima sezione lavoro del tribunale di Roma Fabio Massimo Gallo, che ha dedicato numerosi saggi al problema delle “persecuzioni sul lavoro”, la vittima può godere maggiormente della tutela civile che di quella penale salvo che le accuse verso il datore di lavoro siano riconducibili ad un altro reato questa volta, però, previsto dal codice penale. “Di fronte a un caso di mobbing – sottolinea – bisogna di volta in volta vedere se la condotta in questione costituisce comunque un reato”. La questione poi si inasprisce anche in ambito civile. Non è così semplice, infatti, per il lavoratore poter godere di un risarcimento danni, perché “il danno va provato: il lavoratore deve cioè dimostrare di aver subito umiliazioni e ritardi nella sua carriera. E sulla prova del danno c’è ancora una giurisprudenza molto aperta”.