Roma, 16 ott – Sarà necessario un nuovo processo per il caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma dal 1992 per le conseguenze di un incidente stradale. Lo ha disposto la Corte di Cassazione dopo il ricorso che il padre della ragazza, Beppino Englaro, aveva presentato contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano che nel dicembre 2006 aveva detto no al distacco del sondino per l’alimentazione artificiale. Nello specifico, l’Alta Corte ha ribaltato la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Giacomo Caliendo, che lo scorso 4 ottobre aveva chiesto il rigetto del ricorso stesso: di conseguenza è stato annullato il provvedimento di secondo grado con cui era stata respinta la precedente richiesta di distacco del sondino da parte del padre di Eluana. A decidere sarà chiamata ancora una volta la Corte d’appello di Milano, anche se stavolta ad occuparsi del caso sarà una diversa sezione rispetto a quella che si è già pronunciata. Nella nota diffusa dalla Corte di Cassazione si legge che va comunque esclusa l’ipotesi “che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario”. Il giudice però, ha spiegato la Suprema Corte, può su istanza del tutore autorizzare l’interruzione del trattamento sanitario soltanto “in presenza di due circostanze concorrenti: la certezza clinica della condizione di stato vegetativo del paziente, senza alcuna pur minima possibilità di recupero, e l’accertamento sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai suoi convincimenti, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento”. Quando invece “l’una o l’altra condizioni manchi – si legge nel pronunciamento – il giudice deve negare l’autorizzazione dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita”. Nel merito, per la Cassazione, il provvedimento di secondo grado del 16 dicembre 2006, con il quale la Corte d’Appello di Milano aveva detto un ennesimo no a un ricorso presentato dal padre della ragazza, “ha omesso di ricostruire la presunta volontà” della paziente, non dando rilievo “alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti”. In quella occasione infatti Beppino Englaro, assieme a diversi testimoni, aveva ricordato alla Corte d’Appello un episodio chiave: la ragazza, di fronte alla notizia di un amico finito in coma, aveva in più occasioni affermato che per lei, nella medesima situazione, sarebbe stato preferibile morire. Secondo la Cassazione all’epoca la Corte territoriale si limitò “a osservare che quei convincimenti non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, equiparabile a un dissenso in chiave attuale in ordine ai trattamenti praticati sul suo corpo”. Quegli stessi giudici però non hanno voluto verificare se quelle parole, quei convincimenti espressi, potessero valere “nel delineare la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”. Ed è proprio questo che il nuovo processo dovrà accertare, per verificare di fatto se sussista la seconda delle due “circostanze concorrenti” a cui hanno fatto riferimento gli ermellini. Per quanto riguarda però la prima di queste, ovvero l’irreversibilità dello stato vegetativo, va segnalata la nuova presa di posizione dell’Aaroi, Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, secondo la quale “è impossibile accertare quando uno stato vegetativo è irreversibile”. “Il pronunciamento della Cassazione – ha rilevato Vincenzo Carpino, presidente dell’associazione – afferma che la spina va staccata ad un paziente che è in stato vegetativo irreversibile, ma non esistono criteri precisi per accertare con sicurezza quando questo si verifica. Mancano parametri e quindi anche protocolli”. Parametri e protocolli che invece esistono per quanto riguarda, ad esempio, l’accertamento della morte cerebrale e che sono fondamentali per autorizzare l’eventuale espianto degli organi. “Sarebbe opportuno – ha concluso Carpino – e anzi si rende addirittura urgente, nominare una Commissione che li stabilisca, così come si è fatto in passato per la morte cerebrale”. E a un pronunciamento di tipo legislativo ha fatto riferimento anche la stessa Corte di Cassazione, rilevando l’attuale “carenza di una specifica disciplina che fornisca indicazioni da seguire nel caso di richiesta di sospensione di cure e trattamenti sanitari provenienti dal legale rappresentante di un malato in coma e senza speranza di miglioramenti”. “Anche in tale situazione di vuoto normativo – ha comunque aggiunto la Suprema Corte nell’ambito del pronunciamento sul caso di Eluana – è opportuno dare immediata tutela al valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti”, e si impone “una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali”.
(Mca)