Lussemburgo, 12 nov – Il Tribunale di Giustizia europeo ha respinto il ricorso dell’Italia contro due sue rettifiche finanziarie inflitte nel 2013 e che obbligano il nostro Paese al pagamento di oltre 70 milioni di euro contestando delle spese che le autorità di Bruxelles sostengono sostenute irregolarmente, per carenze di controlli, nel Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e nel Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La Corte ha sentenziato oggi che la Commissione Ue non è venuta meno al proprio obbligo di motivazione e non ha violato né le regole della Politica Agricola Comune (PAC) né i princìpi generali del diritto dell’Unione (proporzionalità, legalità, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e leale cooperazione), come invece contestato dall’Italia. In particolare, il Tribunale ha ribadito il principio per cui alla Commissione, che intenda dimostrare una violazione, da parte di uno Stato membro, delle norme della PAC, non incombe l’onere di provare puntualmente e specificamente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’irregolarità dei singoli dati da loro trasmessi, essendo sufficiente che la Commissione offra elementi tali da far sorgere dubbi seri e ragionevoli in merito al sistema nazionale di controlli e verifiche. Questo “alleggerimento” dell’onere della prova a carico della Commissione si spiega con quello che i giuristi nazionali definiscono “criterio di vicinanza (o disponibilità) della prova” e cioè, nella specie, con il fatto che nessuno meglio dello Stato membro è in condizione di raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti del Feaga. E’ quindi lo Stato membro a dover fornire la prova più circostanziata, puntuale ed esauriente circa l’effettività dei propri controlli e, se del caso, l’inesattezza delle affermazioni della Commissione.
(red)