Il disegno di legge delega sulla riforma della magistratura onoraria, approvato oggi al Senato, all’articolo 1 stabilisce in un anno la durata della delega che è volta a prevedere un’unica figura di giudice onorario e a disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell’incarico, la responsabilità disciplinare, la formazione professionale. È prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell’ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, i casi di decisione secondo equità. L’articolo 2 prevede il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace che sono ridenominati “giudici onorari di pace” e confluiscono tutti nell’ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un’articolazione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari”.
L’articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all’adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. La Commissione ha precisato i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente di tribunale di procedere all’applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio. L’articolo 3 riguarda la procedura per l’esercizio della delega; l’articolo 4 il regime delle incompatibilità; l’articolo 5 il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace; l’articolo 6 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. L’articolo 7, introdotto dalla Commissione, detta disposizioni per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria. (10 mar – Sis)