CETA, MISE: MODALITA’ PER BENEFICIARE PREFERENZE TARIFFARIE
Roma, 26 set – A partire dall’1 gennaio l’Ue ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine, il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter). Fino ad ora l’utilizzo del sistema REX era limitato ai Paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate, ma ne è stata prevista la progressiva estensione a tutti gli accordi commerciali preferenziali conclusi dall’UE con Paesi terzi. Il CETA (accordo commerciale globale UE-Canada) rappresenta il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX. Lo ricorda il ministero per lo Sviluppo economico in una nota. Questo significa che a partire dall’1 gennaio 2018 un esportatore UE, per poter beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’accordo per beni di valore superiore a 6.000 euro, dovrà essere obbligatoriamente registrato nella banca dati REX. Per ottenere il proprio numero REX è necessario compilare un modulo scaricabile dal sito della Commissione europea, DG TAXUD (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en ) e inviarlo alle rispettive autorità doganali competenti. Il trattamento preferenziale verrà concesso sulla base della dichiarazione di origine corredata dal numero REX. In caso di mancata registrazione alla banca dati REX entro il 31 dicembre, non sarà possibile beneficiare delle tariffe preferenziali del CETA a partire dall’1 gennaio 2018. Sul sito del Mise sono presentate le modalità per beneficiare delle preferenze tariffarie previste dall’accordo.
(red)