Roma, 9 apr – “Giova tuttavia ricordare che i modelli presentati anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento (e cioè il 4 aprile u.s.) si considerano validi a condizione che siano stati resi ai sensi di legge e che contengano tutti gli elementi richiesti – affermano ancora Garavini, Schirò e Ungaro -. Si ricorda infine che la nuova dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata o in alternativa consegnata presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che dal 2016 il canone Rai, l’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo, è stato inserito nella bolletta della luce. Il canone tv quindi viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. La legge di stabilità 2016 infatti ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente la televisione”. (PO / Red)