Amsterdam, 31 mag – La sentenza odierna della Corte Europea (case C-537/17) stabilisce che il Regolamento CE n.261/20014 è valido anche in uno stato extraeuropeo, qualora nella prenotazione del passeggero l’aeroporto di partenza sia europeo. Non è più importante il paese in cui avviene lo scalo programmato ed il cambio di aeromobile. L’importante è che il paese d’origine del viaggio sia all’interno dell’Unione Europea e che tutti i voli in coincidenza facciano parte di un’unica prenotazione. In questo modo, i passeggeri possono ora richiedere un risarcimento anche per dei disservizi aerei al di fuori dell’Europa. La sentenza di oggi è il risultato di un reclamo presentato da un giudice di Berlino alla Corte di giustizia europea. Il caso riguardava una passeggera a cui una compagnia aerea non europea, Royal Air Maroc, aveva negato il risarcimento per un volo da Berlino a Agadir, con un scalo programmato a Casablanca, dove proprio si era verificato il ritardo superiore alle tre ore. (SEGUE)