Roma, 11 lug – In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l’esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l’ergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all’esterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l’ergastolano “comune” può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all’esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. La norma ora dichiarata illegittima – con riferimento ai soli condannati all’ergastolo per i reati considerati – appiattiva invece all’unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come la norma rinviasse irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espiata, in caso di positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo “comune”, questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà). La norma ora dichiarata illegittima eliminava ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di ergastolani, a impegnarsi sin dall’inizio della pena nel cammino di risocializzazione. (SEGUE)
