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DL TERREMOTO. MATTARELLA FIRMA LEGGE, MA SCRIVE A CONTE: PERPLESSITA’ (RIEPILOGO)-(2)

it@withub.it by it@withub.it
25 Luglio 2018
in Archivio News dal mondo
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Roma, 25 lug – “Il comma 2 – si legge nella lettera di Mattarella a Conte – stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato. Infine, il comma 3 prevede che ‘le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci’. I profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3”. Nel comma 2 “si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli – afferma Mattarella -. Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il ‘novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato’. Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile ‘abusivo’, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze prima esposte”. (SEGUE)

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