Roma, 3 set – “L’inidoneità e l’incoerenza della misura – si legge nella sentenza – emerge in particolare dalla considerazione che non risulta, ad esempio, inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico: per analogia, si potrebbe addurre infatti anche per queste la sollevata problematica del rischio igienico-sanitario. Da un altro lato, per ciò che concerne la proporzionalità e la necessità della misura, occorre rilevare che la sicurezza igienica degli alimenti portati da casa non può essere esclusa a priori attraverso una regolamento comunale: ma va rimessa al prudente apprezzamento e al controllo in concreto dei singoli direttori scolastici, mediante l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti”. “La tassativa e rigorosa prescrizione regolamentare – concludono i giudici del Consiglio di Stato – che ha introdotto il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che intendono consumare cibi portati da casa (o acquistati autonomamente) si rivela, pertanto, affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito”. In una nota, il Comune di Benevento spiega di aver “rimesso agli istituti scolastici tale sentenza invitando i rispettivi dirigenti a tracciare, nel rispetto delle attuali modalità di erogazione del servizio comunale ‘a domanda individuale’ e d’intesa con il Dirigente Scolastico Provinciale, una disciplina comune del cosiddetto ‘panino libero’”. (Roc)