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COPYRIGHT ONLINE, UE:
LA FAMIGLIA NON “SALVA”

it@withub.it by it@withub.it
18 Ottobre 2018
in In evidenza HP, In evidenza top news
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Il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando semplicemente un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea con la quale si afferma che i titolari di diritti devono disporre di una forma di ricorso effettivo o di strumenti che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ordinare la comunicazione delle informazioni necessarie. Nel caso specifico che ha portato alla sentenza, una casa editrice tedesca ha citato un soggetto chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro sul quale essa è titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi è stato condiviso, perché potesse essere scaricato, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer) mediante la connessione internet della quale l’imputato è titolare. L’imputato si è difeso negando di aver violato personalmente il diritto d’autore. Inoltre, ha fatto valere la circostanza che i suoi genitori, conviventi con lo stesso, avevano parimenti accesso a tale connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata dagli stessi e alla natura dell’utilizzo medesimo. Secondo i giudici tedeschi della Corte federale di giustizia, alla luce del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, una siffatta difesa è sufficiente, nel diritto tedesco, per escludere la responsabilità del titolare della connessione internet. In tale contesto, la giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia europea di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ebbene, con la sentenza odierna, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale (come quella in parola, interpretata dal giudice nazionale competente, in questo caso tedesco), in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo. Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra. Un tale equilibrio viene meno qualora sia offerta una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet per mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file. Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore.

Sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un’ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari dei diritti potessero disporre di un’altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, ad esempio, di far riconoscere conseguentemente la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi. Inoltre, spetta in ultima analisi al Landgericht München I verificare se, eventualmente, il diritto interno interessato offra altri strumenti, procedure e mezzi di ricorso che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni atte a rendere possibile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’accertamento della violazione del diritto d’autore nonché l’identificazione dell’autore di quest’ultima. E’ da sottolineare che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. (red – 18 ott)

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