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ICI CHIESA? PER L’UE
VA RECUPERATA

it@withub.it by it@withub.it
6 Novembre 2018
in In evidenza HP, In evidenza top news
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L’Ici non pagata dalla Chiesa deve essere recuperata dallo Stato italiano:  in tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016, accogliendo il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma.

LA VICENDA.  La Commissione aveva dichiarato che l’esenzione dall’imposta comunale  sugli  immobili  (Ici)  concessa dall’Italia agli  enti  non  commerciali  (come  gli  istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione aveva affermato, inoltre, che l’esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell’imposta municipale  unica (Imu), applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. L’istituto di insegnamento  privato  Montessori  e  il sig.  Pietro  Ferracci,  proprietario  di  un  bed  &  breakfast, hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tale decisione della Commissione, lamentando che il fatto che li  abbia  posti  in  una  situazione  di  svantaggio  concorrenziale  rispetto  agli  enti ecclesiastici  o  religiosi  situati  nelle  immediate  vicinanze  che  esercitavano  attività  simili  alle  loro  e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione. La  Commissione  aveva  obiettato  che  né  la  Scuola  Montessori  né  il  sig.  Ferracci soddisfacevano  le condizioni per   rivolgersi ai  giudici  dell’Unione,  previste  dall’articolo  263  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Con sentenze del 15 settembre 2016,  il Tribunale aveva dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li aveva respinti in quanto infondati. La Scuola Montessori e la Commissione hanno proposto quindi impugnazioni contro tali sentenze.

LA SENTENZA.  Con la sua sentenza odierna, la Corte giudica ricevibili i ricorsi e ricorda  che l’adozione dell’ordine  di  recupero  di  un  aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell’accertamento della sua illegalità. È pur vero che la Commissione  non  può  imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del  diritto  dell’Unione,   come   quello   secondo  cui “ad   impossibilia   nemo  tenetur” (“nessuno è tenuto all’impossibile”). Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere  considerato,  in  maniera  obiettiva  e  assoluta,  impossibile  da  realizzare  unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni:  da  un  lato  l’esistenza  delle  difficoltà  addotte  dallo  Stato  membro  interessato  e, dall’altro,  l’assenza  di  modalità  alternative di   recupero. Nel   caso   di   specie,   quindi, la Commissione non  poteva  riscontrare l’impossibilità  assoluta  di  recuperare  gli  aiuti  illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero  modalità  alternative  che  consentissero  un  recupero,  anche  solo  parziale,  di  tali aiuti.  In  mancanza  di  un’analisi  siffatta,  la  Commissione non  ha  dimostrato  l’impossibilità assoluta di recupero dell’Ici. Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’Ici e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione. La  Corte  ritiene,  inoltre,  che  il  Tribunale  non  abbia  commesso  errori  di  diritto  dichiarando  che l’esenzione dall’Imu, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione,  non  si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo,  la  Corte  richiama  la  propria  giurisprudenza secondo  cui  le  esenzioni  fiscali  in  materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche. (UE / Roc –  6 nov)

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