• Home
  • Pagina di esempio
9Colonne
No Result
View All Result
No Result
View All Result
9Colonne
No Result
View All Result
Home Home page Protagonisti

Fisco: conti dormienti,
scadenza termini per esigibilità

it@withub.it by it@withub.it
8 Novembre 2018
in News dal mondo HP, Protagonisti
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Si ricorda a tutti gli italiani all’estero che a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai cosiddetti “conti dormienti” ovvero gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008.Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altrettanti 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile.La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all’indirizzo www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”.Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società.Si ricorda che, dopo la dormienza, l’Intermediario (bancario, postale o finanziario) ha l’obbligo di inoltrare al titolare del rapporto l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Tale invito viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto del titolare o suo delegato.Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati in forma scritta.Sono operazioni idonee ad “evitare” la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato. A titolo esemplificativo:

-qualunque operazione “attiva” sul rapporto finanziario quale un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, etc.;

qualunque operazione “attiva” relativa ad altri rapporti finanziari che lo stesso titolare ha con il medesimo intermediario;

-la comunicazione all’intermediare di voler continuare il rapporto

qualsiasi comunicazione o richiesta all’intermediario concernente il rapporto finanziario (es. richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc.) Non sono, al contrario, operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle non effettuate dal titolare o da suo delegato. A titolo esemplificativo: le operazioni automatiche (RID ed altri pagamenti automatici);le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l’accredito di bonifici da parte di terzi).Sul sito istituzionale di Consap (www.consap.it), nella apposita sezione dei Servizi all’Economia (www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti/), sono presenti tutte le informazioni riguardanti le modalità operative di presentazione delle istanze di rimborso. Il predetto sito guiderà l’utente ai fini dell’inoltro del modulo di domanda adatto ad ogni tipologia di rapporto dormiente rimborsabile e dei documenti da inviare in allegato ad esso (originali/copie).Di particolare rilevanza è, tra la documentazione da produrre, l’originale Attestazione di devoluzione di somme al Fondo rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, obbligatoriamente prevista dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010, in quanto comprovante l’avvenuta devoluzione al Fondo dell’importo di cui si chiede il rimborso.La domanda di rimborso può essere presentata direttamente dagli aventi diritto a Consap, senza dover necessariamente ricorrere all’attività di terzi o intermediari.Pertanto, agenzie e/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al Fondo Rapporti Dormienti non sono stati incaricati né dal Ministero dell’Economia e delle Finanze né da Consap.

I RIMBORSI Sui rimborsi non sono riconosciuti interessi né vengono applicate spese di alcun tipo. Le domande possono essere presentate in via telematica tramite Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap S.p.A. Le istanze di rimborso, debitamente compilate e regolarmente sottoscritte, devono necessariamente contenere:il codice IBAN con il relativo Swift Code intestato all’avente diritto, per tutti i richiedenti appartenenti all’Area SEPA;il codice IBAN ed il routing number, per tutti gli accrediti extra Area SEPA;un valido indirizzo e-mail dell’avente diritto, al fine di facilitare le comunicazioni tra gli uffici e il richiedente. Per le modalità di presentazione delle domande e tutte le altre informazioni si invita a consultare la pagina dedicata al seguente link: https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti/

Related Posts

  • FISCO: CONTI DORMIENTI, IN SCADENZA TERMINI PER ESIGIBILITA’ / SCHEDA (1)

    Roma, 8 nov - Si ricorda a tutti gli italiani all'estero che a partire dal…

  • FISCO: CONTI DORMIENTI, IN SCADENZA TERMINI PER ESIGIBILITA’ / SCHEDA (2)

    Roma, 8 nov - Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di…

  • La didattica
    per venti
    docenti
    brasiliani

    La formazione del Consorzio ICoN riparte dal Sud America con il corso di alta specializzazione…

Previous Post

فعاليات أسبوع السينما الإيطالية

Next Post

شركات، “سيمست” تدعم شركة نابولي “جراستيم جيه في” في الولايات المتحدة الأمريكية

Next Post

COMMEMORAZIONE DELLE SPOGLIE DELL’ALPINO CIRILLO FANCON

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli recenti

  • OLIMPIADI: PODCAST RAIPLAY, DIECI ATLETI SI RACCONTANO
  • OBESITÀ, SCHILLACI: LEGGE PASSO IN AVANTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
  • POLIZIA, LEONE XIV RICEVE NUMERO SPECIALE POLIZIA MODERNA “PACE E SICUREZZA”
  • BANDECCHI, AVS, PD, M5S, PSI E RC: ORA BASTA, SINDACO SI DIMETTA
  • CNR, STUDIO RICONDUCE IL DIPINTO DI TURNER AL PONTE DEL DIAVOLO DI BLERA (VT) (3)

Commenti recenti

Nessun commento da mostrare.
  • Home
  • Pagina di esempio

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Pagina di esempio

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.