“Si tratta di un terremoto che forse è stato trattato come un terremoto di serie B, ma che non lo è. Ha distrutto case, vite, aziende, tessuto economico e produttivo, turismo; ha portato via due persone, quindi due famiglie e interi nuclei familiari distrutti da una tragedia. Era giusto, quindi, occuparsi, all’interno di un decreto-legge sulle emergenze, anche dell’emergenza a Ischia, colpita da un terremoto che qualche volta è stato definito minore, per i danni che ha creato, come a supporre che vi fosse una responsabilità degli ischitani per un terremoto che ha causato dei morti. Nessuno ricorda, però, che quel terremoto ha avuto una caratteristica quasi unica nei terremoti italiani, ossia quella di avere un epicentro molto superficiale, quindi molto vicino al terreno. Questo ha amplificato ovviamente gli effetti del terremoto stesso”. Lo afferma in aula al Senato Stefano Patuanelli (M5S), uno dei relatori del decreto Genova e altre emergenze. “Per quanto riguarda Ischia – aggiunge – vi sono ovviamente i fondi per la ricostruzione pubblica, la definizione dei soggetti attuatori, norme per la legalità e la trasparenza, la qualificazione degli operatori economici e l’individuazione della struttura del commissario. Ma ci sono anche elementi, forse più di dettaglio, ma molto utili per una popolazione colpita così duramente, che non ha più una casa, come le proroghe alla sospensione dei termini per il pagamento di IMU, TASI e TARI, del canone RAI, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. C’è la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e gli interventi volti alla ripresa economica. C’è anche il famigerato articolo 25, che non è un condono edilizio”. “Non lo è, perché non esiste un’apertura di termini per la presentazione di nuove domande. Non lo è, perché nessuno che non aveva diritto ieri di avere la casa condonata ce l’avrà oggi – spiega il capogruppo M5S a Palazzo Madama – Non lo è, perché la procedura che si segue è l’unica disponibile nella legislazione vigente, cioè quella della legge n. 47 del 1985: l’unico condono che ha definito le procedure per il rilascio delle pratiche. Quindi, se avessimo fatto riferimento alle leggi del 1994 o del 2003, non avremmo avuto la procedura. Siccome questo articolo interviene esclusivamente per accelerare la procedura di domande già presentate, l’unico riferimento possibile era la legge n. 47 del 1985, Capi IV e V”. (Roc – 14 nov)