Roma, 22 nov – Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore. (segue)