Roma, 14 dic – Secondo la Corte, anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico, con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sul piano del regime sostanziale (pene, riti alternativi ecc.). Peraltro, la dichiarazione di incostituzionalità produce anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.
La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale escludeva, in sé, la possibilità dell’allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, poiché il giudice di pace non può disporre misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza. Con il passaggio della competenza al Tribunale, invece, l’allontanamento sarà possibile, così come diventerà più rigido il regime sostanziale penale, fatta salva la possibilità del giudice, in caso di tenuità del fatto, di applicare la corrispondente causa di non punibilità.
Le conseguenze dell’illegittimità della norma impugnata sono state estese anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti. Analoga, ulteriore estensione è stata disposta quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.
(red)