Roma, 24 dic – Sempre su versante delle entrate, si prevede un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (commi da 422 a 433). Come anticipato in premessa, diverse norme del disegno di legge intendono stimolare la crescita, attraverso la riduzione della pressione fiscale. Si segnalano in particolare: secondo le modifiche apportate al Senato, l’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento sui dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari e l’estensione dell’aliquota super ridotta al 4 per cento a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane ; l’eliminazione dell’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell’ACE, che viene abrogato dal provvedimento ; l’estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso NEL corso dell’esame alla Camera si è stabilito di escludere dal regime forfettario “esteso” chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta. La modifica appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali; nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; l’introduzione di un’imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado; un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro; nel corso dell’esame alla Camera è stata inserita una modifica analoga a quella apportata al regime forfetario, volta ad eliminare surrettizie forme contrattuali di collaborazione agevolata, in luogo di rapporti di lavoro subordinato, solo al fine di godere della tassazione agevolata; nel corso dell’esame al Senato, con una disposizione simmetrica alla modifica apportata al regime forfettario, è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.