Roma, 24 gen – La nota precisa anche che “la normativa disciplinerà poi nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito, in modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permetterà a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio, consentendo una piena operatività nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare. Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito. Saranno infine previsti anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio. Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione. Pertanto, in linea con i limiti richiamati dalla stessa Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, tale provvedimento non include disposizioni che attengono ad aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti, che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali. La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo”. (red)