Bruxelles, 25 mar – La Commissione europea ha inflitto a Nike un’ammenda di 12,5 milioni di euro per aver impedito ai commercianti di vendere prodotti di merchandising sotto licenza ad altri paesi del SEE. La restrizione interessava il merchandising di alcune delle squadre di calcio e delle federazioni più famose d’Europa, di cui Nike detiene la licenza. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: “I prodotti ufficiali della squadra del cuore, come sciarpe o magliette, sono spesso oggetti di culto per i tifosi di calcio. Nike ha impedito a molti dei suoi licenziatari di vendere questi prodotti in altri paesi, riducendo così la scelta offerta ai consumatori e facendo salire i prezzi. Questo viola le norme antitrust dell’UE. La decisione odierna garantisce che rivenditori e consumatori possano beneficiare appieno di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare ovunque in Europa per avere accesso a un maggior assortimento di prodotti e a offerte più vantaggiose.” I prodotti di merchandising sotto licenza possono essere di varia natura (tazze, borse, lenzuola, articoli di cancelleria e giocattoli, solo per citarne alcuni) ma sono tutti accomunati dal fatto che riportano uno o più loghi o immagini coperti da diritti di proprietà intellettuale (DPI), quali marchi commerciali o diritti d’autore. Tramite un accordo di licenza, una parte (il licenziante) consente all’altra parte (il licenziatario) di sfruttare uno o più DPI in un determinato prodotto. Le licenze concesse dai licenzianti sono generalmente di natura non esclusiva per aumentare il numero di prodotti di merchandising sul mercato e la copertura territoriale. (PO /SEGUE)