Firenze, 1 feb – In due distinti articoli la Toscana ha regolamentato le attività internazionali della Regione rivolte agli emigrati. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio infatti agli articoli 30 e 31 si legge: “per le Associazioni e gruppi di toscani all’estero; 1. Agli effetti del presente titolo, sono riconosciute quali associazioni dei toscani all’estero le associazioni costituite da almeno due anni che: a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana; b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni; c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in favore delle collettività all’estero. 2. Se nell’area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c). 3. La giunta regionale, sentito il coordinamento continentale interessato: a) riconosce le associazioni ed i gruppi; b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti; c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento. Per quanto riguarda poi l’articolo 31 si legge: 1. Le associazioni dei giovani toscani all’estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all’art. 30, comma 1, lettere b) e c). 2. Le associazioni dei giovani toscani all’estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.
(Com)