– Roma, 11 lug – In seguito a problemi interpretativi riguardanti il regime fiscale delle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, si ricorda che esse sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.