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COPPIE DI FATTO: PER MODIFICA ‘CUS’ OCCORRE DICHIARAZIONE CONGIUNTA (2)

it@withub.it by it@withub.it
12 Luglio 2007
in Archivio News dal mondo
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– Roma, 12 lug – I contratti di unione solidale sono poi trascritti in un apposito registro presso l’ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il 15 giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. E sullo stesso registro sono annotate le eventuali variazioni del contratto di unione solidale.
Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei contraenti, coloro che contraggono il ‘Cus’ si portano reciproco aiuto e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Per quanto riguarda l’assistenza, le parti ocntraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario. Per quanto riguarda le agevolazioni e le tutele sul lavoro, Salvi nel testo base scrive che “la legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno tiennale della convivenza”. In caso di malattia di uno dei due contraenti, si legge che “in mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti le donazioni degli organi, sono adottate dall’altra parte di un’unione solidale”. Inoltre, sempre in mancanza di “una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte lescelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall’altra parte dell’unione solidale in assenza gli ascendenti o discendneti diretti maggiorenni del soggetto interessato”. (SEGUE)

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