Strasburgo, 29 nov – Gli Stati membri dell’Unione europea dovranno istituire, entro la fine del dicembre 2014, un archivio di dati “computerizzato” – centralizzato o decentrato e accessibile alle autorità competenti – con le informazioni su ogni singola arma da fuoco e sul suo proprietario. L’archivio registra e conserva “per non meno di 20 anni” (invece dei dieci anni proposti dalla commissione), per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del possessore dell’arma. Lo stabilisce una direttiva del Parlamento europeo sulla base di un compromesso negoziato per diciotto mesi dalla relatrice Gisela Kallenbach (Verdi/Ale, De) con il Consiglio. Gli Stati membri, inoltre, dovranno poi vigilare attentamente sui rivenditori e sulle compravendite on line, procedere a un migliore scambio di informazioni e stabilire le sanzioni appropriate in caso di violazioni. La direttiva dovrebbe entrare in vigore nel 2008 ed essere d’applicazione partire dal 2010. Come accade attualmente, gli Stati membri potranno adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Il compromesso raggiunto, inoltre, estende il campo d’applicazione della direttiva anche alle parti e alle munizioni delle armi di fuoco, comprese quelle importate da paesi terzi. Sono quindi introdotte nuove definizioni per, tra l’altro, “arma da fuoco”, “parti” di armi e “munizione”. Notando poi il “comprovato aumento” del loro uso nell’Ue, le armi “trasformate” vengono inserite nella definizione di “armi da fuoco”. E proprio ai fini dell’identificazione e della rintracciabilità di qualsiasi arma da fuoco assemblata, gli Stati membri dovranno esigere una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione (se non fa parte del numero di serie). Questo non pregiudica l’apposizione del marchio di fabbrica. Come richiesto dai deputati, la marcatura dovrà essere apposta su una parte essenziale o strutturale dell’arma da fuoco, la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. In più gli Stati membri potranno consentire l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco “solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale”. Come richiesto dai deputati è specificato che queste persone devono avere “un motivo valido”. Devono inoltre aver compiuto 18 anni d’età, salvo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, ma purché abbiano il permesso dei genitori o siano accompagnate da un genitore o da un adulto titolare di porto d’armi. Queste persone, poi, non possono “costituire un pericolo per se stesse, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”. La condanna “per un reato volontario grave”, è precisato, va considerata indicativa di un tale pericolo. Come richiesto dai deputati di Strasburgo, infine, gli Stati membri dovranno assicurare che l’acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni per il tramite di “tecniche di comunicazione a distanza” (in pratica via Internet), salvo che per gli armaioli, sia soggetta, se autorizzata, “a rigorosi controlli”.
(Caf)