Roma, 13 dic – “Questo beneficio introdotto a partire dal 2001 – sottolinea Bucchino – non è mai stato concesso ai pensionati italiani residenti all’estero i quali abbiano fatto domanda di detassazione alla fonte della loro pensione. Vale inoltre la pena ricordare che questo beneficio è distinto e compatibile con la somma aggiuntiva cosiddetta ‘quattordicesima’ erogata a partire da quest’anno. Appare incontrovertibile dalla testuale e precisa lettura della norma – evidenzia Bucchino -che non esiste alcuna causa ostativa affinché la prestazione in oggetto non sia erogata anche ai titolari di pensione italiana in convenzione internazionale che abbiano richiesto ed ottenuto la detassazione alla fonte del pro-rata italiano. La norma alla quale l’Inps fa riferimento per giustificare la restrizione attuata, e cioè l’articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non è più in vigore in quanto norma temporanea prevista solo per l’anno 2000. A partire dall’anno 2001 l’importo aggiuntivo in questione viene erogato solo ed esclusivamente in virtù di quanto stabilito dal succitato articolo 70 della legge n. 388/2000”. Bucchino, nella lettera inviata al ministro del Lavoro Cesare Damiano, conclude dunque di ritenere indifferibile una riconsiderazione dell’Inps in ordine alla esclusione finora attuata per evitare così di continuare a negare un diritto evidentemente spettante per legge e un eventuale contenzioso che si rivelerebbe inutile e dispendioso.
(Sis)