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INFANZIA, CONGEDI VALIDI ANCHE PER GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI

it@withub.it by it@withub.it
12 Febbraio 2008
in Archivio News dal mondo
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Roma, 12 feb – E’ ormai pienamente operante la normativa – introdotta nella legge finanziaria 2008 dal ministro delle Politiche per la famiglia, Rosy Bindi – che pone sullo stesso piano il trattamento dei genitori adottivi e affidatari e quello dei genitori naturali, in materia di congedi di maternità, paternità e parentali (a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato). Con la circolare del 4 febbraio 2008 destinata ai datori di lavoro, l’Inps definisce le modalità di fruizione dei congedi. Finora era possibile avere il congedo di maternità retribuito solo per tre mesi e solo dopo l’avvenuta adozione. Con la nuova normativa, invece, è possibile avere il congedo di cinque mesi, a prescindere dall’età del minore adottato, e di tre mesi, nel caso dell’affido. I congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per perfezionare le procedure adottive. La circolare chiarisce che in tutti i casi, adozione nazionale, internazionale e affido, le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati dall’1 gennaio 2008 sia per quelli adottati nel 2007 (purché tuttavia non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido). Per quanto riguarda il congedo parentale, i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruirne entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Circa l’età del bambino per la fruizione dei congedi parentali, il limite di 12 anni è stato abolito. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.
(Iil)

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