Roma, 9 mag – Con decreto legge n. 5 del 9-2-2012, convertito in legge n. 35 del 4-4-2012, sono state modificate le regole per le variazioni anagrafiche riguardanti il cambio di residenza con provenienza da altri comuni o dall’estero e all’interno dello stesso comune (cambi di abitazione), nonché le norme riguardanti la cancellazione anagrafica per emigrazione in altro comune o all’estero. Da oggi, infatti, le dichiarazioni di variazione anagrafica (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) dovranno essere registrate dal Comune ricevente entro due giorni dalla data della dichiarazione resa dal cittadino.
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