“E’ istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze e i contesti principali dentro ai quali si sviluppano fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione”. Non è il primo punto programmatico del “Partito d’azione dei giovani poeti”, una delle tante liste presentate nei giorni scorsi al Viminale, ma l’inizio del decimo articolo del disegno di legge sulla bellezza presentato questa mattina da Legambiente, che intende sottoporlo a tutti i candidati alle politiche e alle amministrative di questa tornata elettorale. Il testo si compone di dieci articoli e riguarda vari aspetti di questo concetto da sempre al centro del discorso di poeti e filosofi. Un concetto, se si scorrono i dieci articoli da cui è composta la legge, tutt’altro che etereo. Se infatti il primo articolo inquadra la legge nei suoi principi basilari (“la bellezza è un patrimonio del paese e una fondamentale forma di espressione della sua identità e cultura da tutelare e promuovere”), negli altri articoli i concetti e le proposte avanzate sono molto concrete. Come quella presente nel secondo articolo, che vieta l’edificazione nel primo chilometro di fascia costiera. Nel terzo articolo, sul consumo del suolo, “è istituito presso l’Istat il Registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato”, obbligando il ministro competente a presentare un rapporto annuale in Parlamento dove “sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica”. La legge tratta anche di “bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione”, istituisce inoltre regole molto più ferree per la “repressione dell’abusivismo e il recupero ambientale delle aree”. Un articolo importante è quello sulla “rigenerazione urbana” intesa come “un insieme organico di interventi che riguardi edifici pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione”. E ancora la “riduzione dei consumi sia idrici che energetici”, “la messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione naturalistica degli spazi pubblici”, “la realizzazione di interventi per la gestione e la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili, sul trasporto pubblico, e l’integrazione della residenza con attività e funzioni miste”. Per fare questo la legge dispone che i Comuni potranno disporre, per un periodo massimo di dieci anni, di un regime fiscale agevolato (riduzione del contributo di costruzione e dell’aliquota dell’Imu). Altro tema caldo toccato dal disegno di legge è quello delle infrastrutture e delle opere pubbliche. L’articolo otto istituisce, prima dell’approvazione definitiva di un’opera, la procedura del Dibattito pubblico con la nomina di un Garante del dibattuto pubblico “a cui spetta disporre che tutte le informazioni riguardanti il progetto siano rese disponibili per i cittadini e tutti i soggetti interessati, anche attraverso sistemi informatici, nonché stabilire le forme della discussione attraverso iniziative pubbliche e farsi garante che alle richieste di informazione e approfondimento sia data adeguata risposta da parte dei proponenti l’opera”. (Naf – 15 gen)
