(8 mag) Con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il Parlamento ha introdotto nell’ordinamento l’obbligo del pareggio di bilancio, un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. In particolare, con la modifica dell’articolo 81 dello Costituzione, lo Stato deve assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico e delle misure una-tantum, in linea con quanto previsto dall’ordinamento europeo. Il ricorso all’indebitamento è dunque previsto solo entro i limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall’andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali) previa autorizzazione del Parlamento, mediante l’approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. La Ragioneria generale dello Stato ha analizzato i contenuti e gli effetti della nuove legge costituzionale.