L’aula della Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge sul divorzio breve con 381 voti a favore, 30 contro e 14 astenuti. Favorevoli tutti i Gruppi tranne Per l’Italia mentre la Lega Nord ha lasciato libertà di coscienza ai propri deputati. Luca Squeri (FI), Eugenia Roccella, Raffaele Calabrò e Alessandro Pagano del Ncd hanno dichiarato il loro voto in dissenso dal Gruppo contro il provvedimento.
LE NOVITA’ – La proposta di legge interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio, con l’obiettivo di anticipare il momento di possibile presentazione della domanda di divorzio. Il testo riduce da tre anni a uno il periodo minimo di separazione dei coniugi per la presentazione della domanda di divorzio nel caso di separazione giudiziale, e a sei mesi nel caso di separazione consensuale. Con un ulteriore intervento sul Codice civile si anticipa inoltre anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Il testo unificato elaborato dalla commissione Giustizia della Camera modifica la legge sul divorzio del ‘70 (n. 898) che ora prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale. E per fare domanda di divorzio, le separazioni devono durare ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L’articolo 1 del testo approvato oggi invece riduce a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso di separazione giudiziale e questo termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione. Mentre in caso di separazione consensuale si riduce a sei mesi il periodo di separazione e in questo caso il termine decorre dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. Si prevede inoltre che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.
MODIFICHE SULLA COMUNIONE DEI BENI – Si modifica anche l’articolo 191 del Codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Questo viene anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato. E’ inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficio dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (attualmente, presupposto della domanda di divisione è la pronuncia definitiva di separazione per cui, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla). Infine, in base alla disciplina transitoria prevista dal testo unificato, i nuovi termini ridotti di separazione per la proposizione della domanda di divorzio si applicano alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale. (Red – 29 mag)