Lussemburgo, 25 feb – Con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, lo Stato italiano ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020. L’Avvocato generale Ue Maciej Szpunar in un suo parere esprime questa proroga non conforme al diritto Ue ed inoltre ritiene fondati i dubbi espressi dai TAR della Lombardia che ha respinto il ricorso della società Promoimpresa contro il mancato rinnovo di una concessione balneare in una zona demaniale sul lago di Garda. Sia il TAR Sardegna sia il TAR Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte UE avente ad oggetto la legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020. L’Avvocato generale evidenzia che l’automatismo della proroga parrebbe contrario ai principi di libertà di stabilimento e protezione della concorrenza, poiché mediante esso si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (11 anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico. Tale meccanismo, poi, così come congegnato, parrebbe incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l’assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. Un siffatto sistema potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici. Ha precisato inoltre l’Avvocato generale che queste autorizzazioni – di numero necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali – debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata, e non possono essere oggetto di una proroga automatica.
(red)