Lussemburgo, 27 apr – Il Tribunale europeo respinge il ricorso per risarcimento danni proposto da alcuni pescatori italiani a seguito del divieto anticipato della pesca del tonno rosso disposto dalla Commissione nel 2008. Sebbene i pescatori italiani, così come i pescatori ciprioti, francesi, greci e maltesi, siano stati discriminati rispetto ai pescatori spagnoli, avendo avuto questi ultimi il diritto di pescare per una settimana in più, tale discriminazione, secondo il Tribunale, non è sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea. Con un regolamento del 2008, la Commissione Ue ha vietato la pesca del tonno rosso, normalmente autorizzata fino al 30 giugno 2008, a partire dal 16 giugno 2008 alle tonniere battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, e, a partire dal 23 giugno 2008, a quelle battenti bandiera spagnola. Tale diversità di trattamento ha portato la Corte di giustizia, nel 2011, ad annullare il regolamento per violazione del divieto di discriminazione. Un gruppo di pescatori italiani ha quindi proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso per risarcimento danni, con il quale chiedevano oltre 6,5 milioni di euro a titolo di risarcimento. Oggi la sentenza del Tribunale Ue la quale ricorda che la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire: 1) l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione, 2) la sussistenza di un danno effettivo e certo e 3) l’esistenza di un nesso diretto di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. E si conclude che poiché il divieto di discriminazione non è stato violato in maniera sufficientemente qualificata nel caso di specie, la condizione relativa all’illiceità del comportamento contestato alla Commissione non è dimostrata e, pertanto, il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni.
(red)
