Roma, 24 mag – Alla luce della vigente disciplina in materia di autocertificazione, il Ministero della Salute ha chiarito che la condizione di emigrato, presupposto per la fruizione a titolo gratuito e per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare delle prestazioni sanitarie ospedaliere aventi carattere di urgenza, non deve più essere attestata dall’Autorità diplomatico-consolare ma più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza. (Com)