Lussemburgo, 9 giu – Il Tribunale europeo oggi, con una sentenza, in accoglimento del ricorso dell’Italia, ha annullato una decisione della Commissione Ue che aveva sanzionato l’Italia con una penale per oltre 6 milioni di euro nell’ambito di un procedimento di infrazione per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie a recuperare dai singoli beneficiari alcuni aiuti per l’occupazione (erogati sotto forma di esoneri dai contributi sociali) che nel 1999 erano stati dichiarati dalla Commissione illegali e incompatibili con il mercato interno. Secondo i giudici Ue la Commissione ha illegittimamente preso in considerazione, nel calcolo della penale, gli interessi composti (cioè gli interessi sugli interessi). Innanzitutto, il Tribunale osserva che – poiché l’iniziale decisione di recupero era stata assunta nel 1999 – non è applicabile al caso di specie il regolamento della Commissione del 2004, secondo cui il tasso d’interesse relativo al recupero di aiuti di Stato illegalmente concessi è attribuito su base composta fino alla data di recupero dell’aiuto e gli interessi decorsi per un anno producono ulteriori interessi ogni anno seguente. Il Tribunale osserva, inoltre, come, prima dell’entrata in vigore del menzionato regolamento del 2004, né il diritto dell’Unione né la giurisprudenza UE precisassero se gli interessi su un aiuto da recuperare dovessero essere calcolati su base semplice (cioè sul solo capitale) o su base composta (cioè anche sugli interessi già maturati in precedenza): pertanto, tale aspetto va regolato dal diritto nazionale. Poiché l’illegittimo calcolo di interessi composti sulle somme da recuperare vizia, a cascata, i successivi calcoli per la determinazione della penale, il Tribunale ha annullato quindi la decisione della Commissione che aveva fissato una penale di 6.252.000 euro a carico dell’Italia.
(red)