Roma, 21 apr – Le detrazioni per carichi di famiglia si applicano a tutti i non residenti in Italia a condizione che il reddito prodotto in Italia dai soggetti interessati sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto, che i medesimi soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e che siano stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni. Lo ricordano i deputati del Pd eletti all’estero Fabio Porta e Marco Fedi, che sottolineano che “il decreto attuativo del MEF delle norme succitate ha disposto che nei confronti dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia, il sostituto d’imposta potrà riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia a condizione che i richiedenti attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; d) i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del citato TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro”.