Lussemburgo, 6 lug – Nel 2012, alla Società Nerea veniva concesso un contributo a titolo di incentivo nell’ambito di un intervento del POR (Programma Operativo Regionale) delle Marche, a sua volta approvato dalla Commissione Ue, ammontante a circa 144mila euro. Nel 2013, a seguito di una procedura di istanza di concordato preventivo richiesta dall’azienda, la Regione Marche revocava il contributo già per metà concesso, richiedendone a Nerea la restituzione con gli interessi. Su richiesta del TAR delle Marche, investito della controversia, la Corte Ue rileva che il regolamento in materia non distingue tra procedure concorsuali avviate d’ufficio o a istanza di una o di un’altra parte: detto aspetto è quindi indifferente ai fini dell’applicazione del regolamento. La Corte stabilisce, poi, che, in base alle finalità di semplificazione che regolamento si pone, non può essere concesso un aiuto ad un’impresa se, nel momento in cui detto aiuto viene concesso (cioè deliberato), sussistano per la stessa i presupposti per l’apertura di una procedura d’insolvenza secondo il diritto nazionale. Per contro, se dette condizioni sopravvengono in un momento successivo alla deliberazione dell’aiuto, l’aiuto concesso resta legittimo e il regolamento non ne prevede la restituzione.
(red)