Ha senso pretendere che i cittadini dei comuni terremotati inviino le loro richieste al commissario per la ricostruzione esclusivamente “per via telematica”? Se lo chiede il professor Luigi Bobbio, docente di Analisi delle politiche pubbliche che collabora con il sito lavoce.info, in un articolo molto critico con l’ordinanza emessa dal commissario straordinario Vasco Errani poco prima di lasciare l’incarico. L’ordinanza che riguarda la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguarderanno i loro territori “è una sequela di disposizioni formalistiche e burocratiche che – scrive Bobbio – invece di favorire la partecipazione, la inibiscono. Cittadini e gruppi possono formulare proposte, ma solo entro 45 giorni della perimetrazione dei siti e devono inviarle esclusivamente per via telematica (articolo 3), una disposizione che, trattandosi per lo più di borghi di poche anime, appare quanto meno strana. Possono formulare osservazioni sui piani urbanistici e ambientali dei comuni, ma solo entro 10 giorni dalla loro adozione, che scendono a 7 se si tratta di osservazioni alle contro-decisioni della commissione permanente (articolo 4). A loro volta, i comitati istituzionali dovranno emanare entro 60 giorni un regolamento sulle modalità di partecipazione dei cittadini e, se non lo faranno (e possiamo facilmente prevedere che non lo faranno), dovranno provvedere le regioni nei successivi 45 giorni (articolo 2)”. Queste norme – osserva Bobbio – si basano su meccanismi tradizionalissimi e notissimi per la loro totale inefficienza: forma esclusivamente scritta, partecipazione individuale, nessun contatto diretto (per carità), nessun confronto né dialogo, termini perentori, attribuzione di diritti astratti (non importa se saranno esercitati o no) invece di opportunità concrete. L’ordinanza reca il titolo: “Disciplina della partecipazione”. “Ma si devono disciplinare fenomeni che sono esuberanti, incontrollati, eccessivi; non i fenomeni, come la partecipazione, che sono fragili e richiedono cura e sostegno”, conclude il professore. (3 ott)