La piattaforma elettronica Uber fornisce, mediante un’applicazione per smartphone, un servizio retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti urbani. Nel 2014 un’associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona (Spagna) ha proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna) affinché si accertasse che le attività della Uber Systems Spain, una società collegata alla Uber Technologies, costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Infatti, né la Uber Systems Spain, né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi dell’agglomerato urbano di Barcellona. Per verificare se le attività di Uber possano essere qualificate sleali e violare le norme della concorrenza spagnole, il Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona ritiene necessario verificare se Uber debba o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa. A tal fine, ritiene necessario determinare se i servizi forniti da tale società debbano essere considerati servizi di trasporto, servizi propri della società dell’informazione oppure una combinazione di entrambi i tipi di servizi. Infatti, dalla qualificazione accolta dipenderà la possibilità d’imporre a Uber l’obbligo di possedere una previa autorizzazione amministrativa. In particolare, qualora il servizio fornito da Uber rientrasse nell’ambito della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno o della direttiva sul commercio elettronico , le pratiche di Uber non potrebbero essere considerate sleali. Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che un servizio d’intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi del diritto dell’Unione. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico. Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
