Roma, 21 feb – La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge n. 459 del 2001 sul voto all’estero per corrispondenza, sollevata dal Tribunale di Venezia – in occasione del referendum costituzionale del 2016 – per contrasto con l’articolo 1, secondo comma, della Costituzione (principio della sovranità popolare) e con l’articolo 48, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione (personalità, libertà e segretezza del voto ed effettività del voto all’estero).
(Sis)