Lussemburgo, 23 apr – Nel 2013, la CRM impugnava davanti al TAR Lazio gli atti della fase nazionale della procedura di registrazione. Con sentenza del 15 maggio 2014, il TAR accoglieva il ricorso, imponendo alle autorità italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il TAR, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale della piadina romagnola. Conformemente al diritto italiano, tale sentenza di primo grado era immediatamente esecutiva. Qualche giorno dopo questa sentenza, la Commissione pubblicava la domanda di registrazione della IGP, indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di opposizione alla domanda medesima. La CRM Srl informava quindi la Commissione della sentenza del TAR e, sulla base di questa, chiedeva alla Commissione di annullare la pubblicazione della domanda così come effettuata. Ciononostante, la Commissione adottava il regolamento impugnato, dal quale deriva, come conseguenza, che la CRM Srl non è più autorizzata a utilizzare la denominazione “piadine romagnole” per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori dell’area geografica protetta. Con sentenza del 13 maggio 2015, il Consiglio di Stato, adito in appello, ha annullato la sentenza del TAR Lazio. Nel frattempo, però, la CRM Srl ha proposto il ricorso di cui trattasi al Tribunale UE. (SEGUE)
