Roma, 10 lug – “In sostanza – aggiungono – viene ribadito che la residenza anagrafica costituisce presunzione assoluta di residenza fiscale e il trasferimento della residenza all’estero non fa testo fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. Pertanto, se l’iscrizione all’AIRE avviene tardivamente e il contribuente risulta iscritto nelle anagrafi dei residenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, per quell’anno deve essere considerato residente in Italia, nonché soggetto passivo d’imposta in Italia”. “La conseguenza, prevista dalla stessa Corte di Cassazione – concludono Garavini, Schirò e Ungaro – è che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti. In caso contrario rischiano la doppia imposizione fiscale senza possibilità di detrarre le tasse pagate all’estero dall’imponibile italiano”. (PO / Red)