Roma, 19 set – Nell’ultimo anno il tempo medio di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione è aumentato da 95 a 104 giorni. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Banca d’Italia, Eurostat e Intrum Justitia. Dopo un lieve calo dei tempi di pagamento registrato tra il 2015 e il 2016 (da 131 giorni a 95 giorni), soprattutto per merito della fatturazione elettronica, il dato ha ripreso nuovamente a salire nel 2017 facendo conquistare all’Italia il primato negativo in Europa. Il nostro valore attualmente supera infatti di 18 giorni quello del Portogallo e di ben 31 giorni quello della Grecia, che l’anno precedente guidava la classifica con 103 giorni. Resta inoltre più alto di 44 giorni rispetto al Belgio, di 48 giorni rispetto alla Spagna, di 49 giorni rispetto alla Francia, di 61 giorni rispetto all’Irlanda, di 71 giorni rispetto alla Germania e di 78 giorni rispetto al Regno Unito. “Sono passati più di 4 anni dal 13 marzo 2014, quando l’ex premier Matteo Renzi promise in tv agli italiani che il 21 settembre di quell’anno avrebbe fatto un pellegrinaggio al santuario di Monte Senario in occasione del proprio onomastico se il suo Governo non avesse pagato tutti i debiti che la Pubblica Amministrazione aveva contratto fino al 2013. Da allora la situazione è rimasta sostanzialmente invariata – si legge in una nota di ImpresaLavoro -. La relazione annuale presentata a fine maggio dalla Banca d’Italia certifica infatti che nel 2017 lo stock dei debiti accumulati dalla PA ammonta ancora a 57 miliardi di euro, appena 7 miliardi in meno rispetto all’anno precedente. Questo dato conferma quanto abbiamo denunciato a più riprese: i debiti commerciali si rigenerano con frequenza, dal momento che beni e servizi vengono forniti di continuo. Pertanto liquidare solo in parte con operazioni spot i debiti pregressi di per sé non riduce affatto lo stock complessivo: questo può avvenire soltanto nel caso in cui i nuovi debiti creatisi nel frattempo risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione”. (SEGUE)