Roma, 18 ott – Il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando semplicemente un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea con la quale si afferma che i titolari di diritti devono disporre di una forma di ricorso effettivo o di strumenti che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ordinare la comunicazione delle informazioni necessarie. Nel caso specifico che ha portato alla sentenza, una casa editrice tedesca ha citato un soggetto chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro sul quale essa è titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi è stato condiviso, perché potesse essere scaricato, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer) mediante la connessione internet della quale l’imputato è titolare. L’imputato si è difeso negando di aver violato personalmente il diritto d’autore. Inoltre, ha fatto valere la circostanza che i suoi genitori, conviventi con lo stesso, avevano parimenti accesso a tale connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata dagli stessi e alla natura dell’utilizzo medesimo. Secondo i giudici tedeschi della Corte federale di giustizia, alla luce del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, una siffatta difesa è sufficiente, nel diritto tedesco, per escludere la responsabilità del titolare della connessione internet. In tale contesto, la giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia europea di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. (SEGUE)