Roma, 16 nov – Non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”.
È uno dei passaggi dell’ordinanza n. 207, depositata oggi (relatore Franco Modugno), con cui la Corte costituzionale ha rinviato al 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, sollevate dalla Corte d’assise di Milano nell’ambito della nota vicenda sul suicidio assistito di DJ Fabo, che vede imputato Marco Cappato.
In particolare, la Corte d’assise sosteneva che l’incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito della vittima, fosse in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, dai quali discenderebbe la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria vita. Conclusione avvalorata – secondo i giudici di Milano – anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte costituzionale non ha condiviso questa tesi, nella sua assolutezza.
(SEGUE)