Bruxelles, 21 nov – La posizione di negoziato concordata impone agli Stati membri di: provvedere affinché le autorità di contrasto competenti siano anche abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e a consultarle direttamente e immediatamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati; provvedere affinché le unità di informazione finanziaria siano abilitate a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie delle autorità di contrasto competenti; definire quali sono le autorità competenti che possono accedere direttamente alle informazioni sui conti bancari (compresi almeno gli uffici per il recupero dei beni) e richiedere informazioni o analisi dalle unità di informazione finanziaria, nonché notificare tali autorità alla Commissione; provvedere affinché le autorità nazionali competenti da essi designate siano tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall’unità di informazione finanziaria nazionale; provvedere affinché le autorità competenti e l’unità di informazione finanziaria siano abilitate a rispondere (direttamente o tramite l’unità nazionale Europol) a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari o informazioni finanziarie presentate da Europol. Sulla base di tale mandato, la presidenza del Consiglio avvierà negoziati con il Parlamento europeo una volta che quest’ultimo avrà adottato la sua posizione. (red / UE)