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QUOTA 100 IN VIGORE
AL VIA LE DOMANDE

it@withub.it by it@withub.it
29 Gennaio 2019
in In evidenza HP, In evidenza top news
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Un milione di lavoratori, di cui 350 mila donne, beneficeranno nel triennio 2019-21 di Quota 100, contenuta nel cosiddetto “decretone” pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. L’Inps pubblica oggi sul proprio sito le modalità per poter usufruire della nuova normativa. 


LE REGOLE.
Ieri si poteva uscire a 67 anni di età (43,3 anni di contributi per gli uomini e 42,3 anni di contributi per le donne) mentre con Quota 100 si potrà andare in pensione a 62 anni di età e 38 anni di contributi, senza nessuna penalizzazione: la pensione è cumulabile con reddito da lavoro occasionale fino ad un massimo di 5.000 euro. Possono accedere alla pensione le lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome: il requisito contributivo richiesto è di 35 anni, 32.000 donne andranno in pensione prima nel triennio 2019-2021. Si interviene anche sull’Ape sociale per i lavoratori in condizioni svantaggiate: 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi senza alcun costo basteranno per andare in pensione ai disoccupati e ai lavoratori con mansioni gravose o che assistono familiari disabili gravi: 14.000 lavoratori secondo le stime del governo andranno in pensione con questi requisiti.

LAUREA. Novità anche per il riscatto degli anni della laurea: chi ha meno di 45 anni e ha iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 può riscattarli con agevolazioni, mentre si introduce la possibilità di riscattare periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni, con una detraibilità dell’onere del 50%. Per favorire il ricambio generazionale inoltre si può andare in pensione anche prima di Quota 100, a partire dall’età di 59 anni con 35 anni di contributi, purché sia previsto un accordo aziendale che stabilisca il numero di nuovi assunti, tutto a carico delle aziende.

TFS/ TFR. La misura introduce novità anche in merito al trattamento di fine servizio/rapporto per i dipendenti pubblici: fino a 30mila euro con anticipo fino a 60 mesi (12 miliardi di euro nel triennio); anticipo senza tasse: fino a 600 euro di risparmio; interessi: sconto fino a 5.250 euro e pagamento posticipato; detassazione fino a 3.750 euro: 1,6 miliardi di euro nel periodo 2019-2028. I dipendenti pubblici all’atto del pensionamento possono ottenere un anticipo del Tfs/Tfr fino a 30 mila euro, pari al 40% del Tfs/Tfr medio, attraverso un finanziamento bancario a tasso agevolato; 116 mila lavoratori statali possono chiedere fino 30mila euro del Tfs/Tfr nel 2019 con un anticipo da 2 a 6 anni. Il finanziamento bancario per l’anticipo del TFS/TFR è esente dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto. Il dipendente pubblico non dovrà pagare, per finanziamenti sotto i 18 mesi, 216 euro di imposte. Il dipendente pubblico non dovrà pagare, per finanziamenti sopra i 18 mesi, il 2% sull’ammontare erogato: 600 euro di imposte in meno.  Il finanziamento bancario per l’anticipo del TFS/TFR sarà erogato con un tasso di interesse agevolato. Il pagamento del tasso di interesse è posticipato al momento  dell’erogazione del saldo del TFS/TFR. Tasso di interesse agevolato concordato con ABI è pari (ad oggi) al 2,485%. Oggi la media è pari al 6%. In sintesi, prima di Quota100 il dipendente pubblico poteva ottenere 30mila euro di anticipo del TFS/TFR pagando, a titolo di tasso di interesse un importo medio annuo di 1.800 euro e 600 euro di imposte in più. Con Quota 100 il dipendente pubblico potrà ottenere 30mila euro di anticipo del TFS/TFR pagando, a titolo di tasso di interesse un importo di 745,5 euro.  Con Quota 100 il dipendente pubblico otterrà 750 euro all’anno di detassazione fino al percepimento, secondo legge, del TFS/TFR. (PO / Roc – 29 gen)

 

 

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