Firenze, 28 feb – Rispondendo a una domanda di un lettore, il quotidiano La Nazione propone un tema caro agli emigrati. Si parla delle regole per usufruire della pensione maturata all’estero. “Ho maturato una pensione in Inghilterra per vecchie contribuzioni, e ora vivo in Italia, volevo sapere se questa è tassata in Italia o in Inghilterra”, viene chiesto. “La normativa fiscale italiana, in particolare l’art.49 co. 2 del Tuir stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Alle pensioni – risponde Claudio Miceli – anche estere, si applicano così le stesse disposizioni previste per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, concorrendo alla formazione del reddito complessivo dei soggetti residenti, in virtù dell’applicazione del ‘worldwide taxation principle’. Qualora esista un trattato bilaterale – specifica – contro le doppie imposizioni tra l’Italia e l’altro Paese, tuttavia, può essere prevista una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere corrisposte a cittadini residenti, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In particolare, l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Gran Bretagna stabilisce che le pensioni e remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un Ente locale, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato. Pertanto – conclude Miceli – l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si deve assoggettare alla disciplina fiscale italiana per l’ intero importo la pensione percepita dalla Gran Bretagna. (Kgn)
